STATUTO

 

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

E' costituita una associazione denominata "SOCIETA' LOMBARDA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA ONLUS" con sede in Milano Via Commenda n. 12 presso la Clinica Mangiagalli, organizzazione non lucrativa di utilita sociale.

FINALITA'

ART. 2 - L' associazione si propone in via esclusiva di perseguire finalita di assistenza sociale e socio sanitaria dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali
o familiari nonche a componenti di collettivita estere sotto forma di aiuti umanitari nell'ambito della ostetricia e della ginecologia con particolare riguardo aIle applicazioni mediche e aIle attivita didattiche proponendosi altresi -la tenuta di corsi gratuiti di preparazione e formazione nell'ambito della ostetricia e della ginecologia e la promozione di corsi gratuiti all' estero per studenti in medicina; non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalita di solidarieta sociale. Scopo dell'associazione e 10 svolgimento di attivita nel settore dell'assistenza sanitaria e della formazione sanitaria. Per il perseguimento degli scopi sopra indicati, l'Associazione potra compiere tutte Ie operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie per il conseguimento dell' oggetto sociale, nonche svolgere ogni altra attivita utile ed opportuna alle fij nalita dell'Associazione.

PATRIMONIO

ART. 3 - Il patrimonio dell'Associazione sara costituito:
a) da contributi volontari sia di associati che di terzi
b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta dell'Associazione tramite donazioni, lasciti, eredita e legati.

Le entrate dell'Associazione saranno costituite:
a) dalle quote sociali
b) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali
c) da ogni altro provento che concorra ad incrementare le attivita stesse.

CATEGORIE DI ASSOCIATI

ART. 4 - I soci si distinguono in:

- Soci ordinari
- Soci onorari

Soci ordinari

a) Soci Ordinari sono tutti coloro che hanno versato la quota associativa annuale.
b) Soci Onorari possono essere associati quali soci onorari, i laureati in Medicina e Chirurgia che in Italia o all'estero abbiano contribuito in maniera significativa al progresso dell'ostetricia e ginecologia, delle discipline equivalenti e di quelle affini. L'ammissione e disposta, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Presidenza all'unanimita. II diritto di elettorato attivo e passivo relativamente alIa costituzione degli organismi statutari dell'associazione compete solo ai soci ordinari.

DECADIMENTO DEI SOCI

ART. 5 - Un socio automaticamente decade per mancato versamento della quota sociaIe entro sei mesi dal termine fissato O per decesso. Spetta all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dichiarare la decadenza di un Socio che sia venuto meno alia spirito dell'Associazione con giudizio motivato.

 

ART. 6 - Un socio che per qualsiasi ragione cessi di far parte dell'Associazione, non puo vantare alcun diritto sui patrimonio dell'associazione stessa. .

TITOLO II

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.7 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci

- il Presidente e dil vice presidente

- il Consiglio di Presidenza formato da otto Consiglieri di cui uno con funzioni di Segretario ed uno con funzioni di Tesoriere

- il Consiglio dei Probiviri

- il Collegio dei Revisori

ASSEMBLEA GENERALE

ART. 8 - I soci dell'associazione formano l'assernblea che si raduna almeno una volta all' anno entro il mese di aprile per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione, per Ie nomine di sua competenza oltre che per gli altri oggetti che il Consiglio Direttivo credera di sottoporre. L'approvazione del bilancio consuntivo dovrà avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. II termine può essere prorogato a sei mesi dal Consiglio Direttivo quando particolari esigenze lo richiedano. La convocazione viene fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante lettera da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata oppure con affissione all'albo della sede sociale. Le Assernblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo. L'Assemblea sara convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita e quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati. Ogni socio può farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta. Nessun socio può rappresentare oltre se stesso, più di altri due soci. Ogni socio ha diritto ad un voto.

CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

ART. 9 - Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono valide: in prima convocazione con l'intervento della meta più uno dei Soci; in seconda convocazione (che deve seguire dopo almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione) con qualunque numero di soci. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le assemblee straordinarie saranno valide in prima convocazione con l'intervento dei due terzi dei Soci, ed in seconda convocazione con qualunque numero dei soci intervenuto con obbligo della presenza e il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA E DURATA IN CARICA

ART.10 - Spetta all'Assemblea nominare il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente. Qualora l'assemblea non abbia nominato il Presidente, questi verra nominato dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; il Consiglio nomina anche il Vicepresidente con Ie medesime maggioranze. II Consiglio di Direzione e composto: dal Presidente dal Vice Presidente e da un numero di otto consiglieri. II Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi. Spettano al Consiglio tutti gli atti di gestione e di direzione dell' Associazione, compresi quelli di ordinaria e straordinaria ammininistrazione. II Consiglio elegge, su indicazione del Presidente, tra i suoi membri, il Segretario e il Tesoriere. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. In caso di cessazione di uno o più Consiglieri, alIa lora sostituzione provvede il Consiglio per cooptazione. I mernbri cosi nominati durano in carica fino alIa fine del mandato del Consiglio. I componenti del Consiglio saranno rappresentati da tre ginecologi ospedalieri, tre universitari, un ginecologo dei servizi del territorio ed una ostetrica. Presidente e Vicepresidente dovranno essere alternativamente un ginecologo universitario e un ginecologo ospedaliero.

CONVOCAZIONE E VALIDITA' DEL CONSIGLIO

ART. 11 - II Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all' anno e tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno e quando ne sia richiesta la convocazione da un terzo dei Consiglieri in carica. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo godono del voto deliberativo. La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata dal Presidente mediante invio di lettera raccomandata a tutti i componenti ed al Revisori da inviarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza la convocazione puo essere effettuata con telegrarnrna da inviare alle persone sopra indicate almeno tre giorni prima della data della riunione. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano anche i Revisori senza diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parita prevale il voto del Presidenteo Le votazioni si fanno per appello nominale oppure a voto segreto, qualora l' oggetto lo richieda. il o i membri del Consiglio direttivo che non partecipino, senza giustificati motivi, a due riunioni consecutive del Consiglio si intenderanno decaduti; la decadenza verra dichiarata e verbalizzata nella riunione di Consiglio successiva che procedera contestualmente alIa cooptazione del o dei Consiglieri decaduti.

VERBALI

ART. 12 - I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario Generale.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO

ART. 13 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli in via esemplificativa di provvedere all'acquisto, costruzione e trasformazione di immobili, alla assunzione di partecipazioni e di provvedere alla eventuale alienazione sia di immobili che delle partecipazioni, assumere mutui e costituire ipoteche, accettare donazioni o lasciti di qualsiasi genere, ed esercitare tutte le facolta necessarie al raggiungimento del fine statutario. il Consiglio Direttivo potrà delegare compiti inerenti la gestione amministrativa ad uno più componenti del Consiglio Direttivo medesimo. Il Consiglio Direttivo puo nominare Procuratori speciali ad negotia anche al di fuori dei propri membri e della Associazione stessa.

PRESIDENTE

ART. 14 -Il Presidente provvede a:
a) promuovere ed assicurare con mezzi idonei l'applicazione della spirito dell'Opera, quale risulta dallo Statuto; b) attribuire, sentito il Consiglio Direttivo, gli incarichi per la conduzione delle opere dipendenti dall'Associazione; c) convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; d) curare l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari; e) rappresentare l'Associazione in giudizio e davanti a terzi.

Il Presidente assume altresi i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo solo in caso di urgenza e necessari per garantire il funzionamento dell'Ente, e li sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella prima riunione.

Il Presidente potra altresi delegare la rappresentanza legale e la facolta di stare in giudizio ad un membro del Consiglio Direttivo. Per la migliore gestione dei suoi compiti, il Presidente si costituira un Ufficio di Presidenza.

VICEPRESIDENTE

ART. 15 - Spetta al Vicepresidnete, in assenza del Presidente, assumerne tuttle le funzioni.

SEGRETARIO

ART. 16 - Il segretario Generale ha il compito di verbalizzare le riunioni del Consiglio, dare esecuzione alle delibere del Consiglio ed alle direttive del Presidente; il tesoriere rispondera della Cassa della Associazione al Consiglio ed al Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 17 - Collegio dei Revisori e nominato dall'Assemblea dei Soci. Si compone di tre Revisori che restano in carica per tre esercizi. I Revisori dovranno accettare la regolare tenuta della contabilita sociale, dovranno redigere una relazione ai rendiconti annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli e potranno procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

ESERCIZIO

ART. 18 - L' esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve compilare il bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea ordinaria dei Soci; dovrà pure predisporre il bilancio di previsione. L'Assemblea avrà parere consultivo nella destinazione specifica di eventuali residui attivi che dovranno interamente essere reinvestiti nella Associazione per il perseguimento esclusivo delle finalita istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonche fondi, riserve, o capitale durante la vita della associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che facciano parte della medesima e unitaria struttura.

REMUNERAZIONI

ART. 19 - Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. E' previsto il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento degli incarichi ricevuti dietro autorizzazione e presentazione di regolare giustificativo di spesa.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 20 - Lo scioglimento dell'Associazione e deliberato dall' Assemblea nel rispetto dell ' ultimo comma dell'art. 21 C.C. Essa provvedera alla nomina di uno o più liqui datori e deliberera in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo che dovra essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilita sociale od a fini di pubblica utilita sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non espressamente previsto dal presente si applicano le disposizioni di Legge vigenti e in specie quelle del D. L. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive proroghe e modifiche. Per ogni controversia e competente il Foro di Milano.