Statuto
TITOLO I
DENOMINAZIONE
ART. 1 - E' istituita come libera associazione, secondo la disciplina prevista dagli artt. 36 e segg. del c.c., la Società' Lombarda di Ostetricia e Ginecologia. L'associazione è apolitica.
SEDE DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 2 - L'associazione ha la propria sede legale in Milano, Clinica Mangiagalli - Via Commenda 12, mentre la sede della Segreteria verrà stabilita dal Presidente.
FINALITA'
ART. 3 - La Società' Lombarda di Ostetricia e Ginecologia ha per scopo il promuovere l'associazionismo degli ostetrici e ginecologi della Lombardia, di chi svolge attività in tutte le discipline equivalenti o affini all'ostetricia e ginecologia, nonchè di chi abbia interesse al progresso dell'ostetricia e ginecologia con particolare riguardo alle applicazioni mediche e alle attività didattiche.
La Società Lombarda di Ostetricia e Ginecologia può federarsi e collegarsi ad associazioni italiane ed estere che perseguono scopi analoghi.
CATEGORIE DI ASSOCIATI
ART. 4 - L'Associazione si compone di:
- Soci ordinari
- Soci onorari
Soci ordinari
Possono essere associati, quali soci ordinari, i laureati in Medicina e Chirurgia e coloro i quali siano in possesso di diploma universitario e non, di ostetricia, che svolgono o hanno svolto attività nella disciplina di ostetricia e ginecologia o nelle discipline equivalenti ed affini nell'ambito universitario, del Servizio Sanitario Nazionale, o libero professionale.
Sulla domanda di ammissione e sulle modalità di presentazione della stessa delibera il Consiglio di Presidenza.
Soci onorari
Possono essere associati quali soci onorari i laureati in medicina e chirurgia che in Italia o all'estero abbiano contribuito in maniera significativa al progresso dell'ostetricia e ginecologia, delle discipline equivalenti e di quelle affini. L'ammissione è disposta, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Presidenza all'unanimità.
Il diritto di elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli organismi statutari dell'Associazione compete solo ai soci ordinari.
PATRIMONIO
ART. 5 - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
a) quote associative che i soci ordinari devono corrispondere, la cui entità, anche graduata in relazione alla qualifica, viene determinata anno per anno dal Consiglio di Presidenza;
b) sovvenzioni, contributi, oblazioni da parte di persone fisiche e persone giuridiche pubbliche o private;
c) proventi derivanti da iniziative promosse dall'Associazione e corrispondenti alle finalità del presente Statuto;
d) lasciti e donazioni.
L'Associazione, che non ha scopo di lucro, impegna in ogni caso tutte le risorse del patrimonio al perseguimento degli obiettivi statutari.
ESERCIZIO FINANZIARIO
ART. 6 - L'esercizio finanziario dell'Associazione segue l'anno solare. Per ogni anno viene predisposto un bilancio di previsione che si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre. Entro il 28 febbraio di ogni anno viene predisposto ed approvato un conto consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente.
TITOLO II
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART.7 - Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Consiglio di Presidenza formato da otto Consiglieri di cui uno con funzioni di Segretario ed uno con funzioni di Tesoriere
- il Consiglio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori
ASSEMBLEA GENERALE
ART. 8 - L'Assemblea dell'Associazione è composta di tutti i soci ordinari.
Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i soci onorari.
L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti, quando non sia richiesta per i singoli atti, una maggioranza qualificata.
Le deliberazioni adottate dall'Assemblea impegnano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
I verbali delle riunioni dell'Associazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
DIRITTO DI VOTO
ART. 9 - Ogni socio ordinario dispone di un solo voto.
Il diritto puo' essere esercitato solo se il socio è in regola con il pagamento della quota associativa annua.
Il socio può esercitare il diritto di voto anche mediante delega scritta conferita ad altro associato.
Ogni socio non può comunque rappresentare più di due altri soci.
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ART.10 - L'Assemblea è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno indirizzato ai singoli soci presso la residenza risultante dal libro degli associati, con preavviso di venti giorni rispetto alla data fissata per la riunione.
DELIBERAZIONI E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA
ART. 11 - Rientrano nelle competenze dell'Assemblea:
1) l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;
2) la nomina della commissione elettorale e della commissione per la verifica dei poteri;
3) la nomina dei componenti il Consiglio di Presidenza, del Presidente e del Vicepresidente, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
4) le deliberazioni di modifica dello Statuto;
5) le deliberazioni sulle altre materie demandate dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza;
6) le deliberazioni demandate all'Assemblea anche di volta in volta dal Consiglio.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art 21 c.c.).
COMPETENZE DEL CONSIGLIO E DURATA IN CARICA
ART. 12 - Spettano al Consiglio tutti gli atti di gestione e di direzione dell'Associazione, compresi quelli di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio elegge, su indicazione del Presidente, tra i suoi membri, il Segretario e il Tesoriere.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. In caso di cessazione di uno o più Consiglieri, alla loro sostituzione provvede il Consiglio per cooptazione.
I membri così nominati durano in carica fino alla fine del mandato del Consiglio.
I componenti del Consiglio saranno rappresentati da tre ospedalieri, tre universitari, un medico ginecologo ed una ostetrica.
Presidente e Vicepresidente dovranno essere alternativamente di componenti diverse.
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
ART. 13 - Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta con avviso contenente l'ordine del giorno, comunicato a ciascuno dei suoi componenti su iniziativa del Presidente.
La convocazione deve essere comunicata almeno 15 giorni prima della riunione, anche per telefax.
In caso di urgenza, o su richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti, il Presidente convoca il Consiglio senza il rispetto del termine di preavviso sopra indicato.
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
ART. 14 - Il Consiglio delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50% dei componenti in carica. Ove tale condizione non venga raggiunta, il Presidente, d'intesa con i membri presenti, può sottoporre a decisione argomenti che rivestono carattere d'urgenza.
I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
PRESIDENTE
ART. 15 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e dà esecuzione agli atti disposti dall'Assemblea e dal Consiglio.
VICE-PRESIDENTE
ART. 16 - Il Vice-presidente svolge funzioni vicarie al Presidente.
SEGRETARIO
ART. 17 - Il Segretario assiste e coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente nell'espletamento dei loro compiti e svolge tutti i compiti di segreteria relativi al funzionamento del Consiglio e dell'Assemblea.
In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono temporaneamente svolte dal Consigliere più giovane di età.
TESORIERE
ART. 18 - Il Tesoriere predispone e sottopone al Consiglio il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo. Il Tesoriere è responsabile del servizio di tesoreria dell'Associazione e cura la riscossione di quanto dovuto all'Associazione stessa a qualsiasi titolo.
CONSIGLIO DEI PROBIVIRI
ART. 19 - Il Consiglio dei Probiviri, formato da 4 membri, di cui 3 effettivi ed 1 supplente, viene eletto contemporaneamente e con le stesse modalità dei membri del Consiglio e dura in carica quanto i componenti dello stesso.
Esso ha il compito di esaminare e decidere i provvedimenti di carattere disciplinare a carico degli associati e di fornire parere su contenziosi medico-legali implicanti gli associati su richiesta degli stessi, eventualmente cooptando esperti esterni, in rapporto al singolo caso.
Avverso i provvedimenti in materia disciplinare del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso al Consiglio di Presidenza.
COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 20 - Il Collegio dei Revisori è composto di 3 membri nominati contemporaneamente e con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio dei Probiviri e dura in carica quanto i componenti elettivi del Consiglio.
Competenza del Collegio dei Revisori è quella di vigilare sulla corretta gestione finanziaria delle attività dell'Associazione, riferendo al Consiglio di Presidenza e all'Assemblea dell'Associazione.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
ART. 21 - In caso di scioglimento dell'Associazione il Consiglio è competente a proporre all'Assemblea la devoluzione del patrimonio sociale. Sulla proposta del Consiglio, l'Assemblea delibera con le modalità previste dall'art. 21 c.c.
RINVIO
ART. 22 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 36 e segg. del c.c.

